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Dal 15 febbraio scatta l’obbligo vaccinale per i lavoratori over 50 sia nel settore pubblico che privato. Inoltre si fa sempre più concreta l’ipotesi che il green pass continuerà a essere richiesto almeno nei luoghi pubblici anche oltre il 15 giugno, data in cui terminerà l’obbligo di vaccinazione per gli over 50.

Nel dettaglio ecco cosa cambierà dal 15 febbraio per i lavoratori over 50. Come è noto, il nuovo art. 4-quinquies del D.L. n. 44/2021, prevede per i lavoratori che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età l’obbligo di green pass rafforzato (super green pass) per l’accesso nei luoghi di lavoro – pubblici e privati – nell’ambito del territorio nazionale. In particolare, l’obbligo di essere in possesso ed esibire la certificazione verde “rafforzata” rilasciata a seguito di vaccinazione o di guarigione dal COVID-19 decorre dal 15 febbraio 2022 sino al 15 giugno 2022.

Il lavoratore privo di green pass rafforzato è considerato assente ingiustificato

È valida anche la certificazione rilasciata successivamente alla somministrazione della prima dose di vaccino con l’avvertenza che tale certificazione ha efficacia dal 15° giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. Pertanto è indispensabile che il lavoratore abbia ricevuto la prima dose entro il 1° febbraio 2022. Il lavoratore privo di green pass rafforzato è considerato assente ingiustificato (senza retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Fino al 15 giugno 2022 è prevista la possibilità per il datore di lavoro di sospendere, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di green pass rafforzato – ferme la conservazione del posto di lavoro e l’assenza di sanzioni disciplinari – e di stipulare contratti di sostituzione per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili (facoltà estesa ad aziende con più di 15 lavoratori).

Quando non si applica l’obbligo vaccinale per ultracinquantenni

L’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni non si applica nei casi di esenzione certificata dal Medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. In tali ipotesi il datore di lavoro adibisce i predetti lavoratori  a  mansioni  anche  diverse,  senza   decurtazione   della retribuzione, in  modo  da  evitare  il  rischio  di  diffusione  del contagio da SARS-CoV-2.

L’obbligo di vaccino anti-Covid vige per tutte queste categorie di lavoratori:

  • sanitari e personale amministrativo della sanità
  • docenti e personale amministrativo della scuola
  • militari
  • forze di polizia, compresa la polizia penitenziaria
  • personale del soccorso pubblico
  • personale universitario (dal 1° febbraio, senza limiti di età)
  • tutti i lavoratori over 50, sia pubblici che privati (dal 15 febbraio).

Le sanzioni previste per chi non rispetta la legge:

  • multa di 100 euro
  • sospensione dal lavoro, senza retribuzione
  • sanzione da 600 a 1.500 per chi va al lavoro senza green pass rafforzato. In caso di reiterata violazione, la sanzione è raddoppiata
  • multa da 400 a 1.000 per i datori di lavoro che devono controllare e non lo fanno.
Redazione
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Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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