Si era opposta al rilascio del passaporto italiano al marito asserendo che l’uomo avrebbe dovuto versare una somma maggiore rispetto a quella iniziale fissata per gli alimenti per il sostentamento della figlia.

Accolta la tesi dell’avvocato Francesco Liguori: rilasciato il passaporto al cittadino italo – brasiliano

Richiesta che ĆØ stata respinta con il Consolato d’Italia in Dortmund che ha recepito la tesi sostenuta dall’avvocato italiano e salernitano Francesco Liguori che ha brillantemente difeso un cittadino italo-brasiliano originario di Urussanga, residente in Germania.

Il cittadino italo-brasiliano ha una figlia la cui madre non aveva dato il consenso al rilascio del passaporto nel tentativo di limitare, senza alcuna motivazione giuridica, i diritti costituzionali e fondamentali della libera circolazione delle persone e del diritto alla vita privata. Alla base dell’opposizione la richiesta della donna di ottenere una somma superiore rispetto a quella dovuto per le obbligazioni alimentari.

La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo

L’avvocato di fiducia Francesco Liguori ha avviato un processo al Consolato sulla base di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Sezione II, Battista c/Italia”, causa n. 43978/09. Il Console, che ha svolto anche le funzioni di giudice tutelare della Repubblica Italiana, con decreto numero 44 dell’11 luglio 2022, ha rilasciato il passaporto al ricorrente ed ha trasmetto il provvedimento consolare al Ministero degli Affari Esteri ed alle AutoritĆ  Competenti.

Nel corso del procedimento l’avvocato Francesco Liguori ha anche prodotto la documentazione relativa al regolare versamento degli alimenti da parte del ricorrente. Il Consolato d’Italia in Dortmund ha cosƬ riconosciuto il diritto del padre ad avere un passaporto in assenza del consenso della madre che senza giustificato motivo limitava diritti costituzionali, fondamentalmente umani.

‘L’istante ha sempre adempiuto alle obbligazioni alimentari’

“L’istante ha dato prova di avere adempiuto sempre alle obbligazioni alimentari senza mai voler sfuggire ad essi pur vivendo in un altro continente. Il rifiuto della moglie appare infondato e pretestuoso, volto soltanto ad ottenere maggiori pagamenti rispetto a quanto dovuto”.

Di Redazione

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