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Ieri sera è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 (serie generale numero 128 – supplemento ordinario 21) il Decreto Rilancio. Come annunciato dal Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa sono state predisposte una serie di misure a sostegno del turismo. In particolare è stato istuito a favore delle famiglie il bonus vacanze.

Per beneficiare della Tax credit vacanze i requisiti sono i seguenti:

I requisiti necessari per richiedere il bonus vacanze

1) Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 N. 159, non superiore a 40.000 euro utilizzabile dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale delle imprese turistico ricettive nonché dell’agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

2) Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona.

Le condizioni per accedere al tax credit vacanze

3) Inoltre il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

  • a) Le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.
  • c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

4) Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell’80% d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispoettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

5) Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 numero 241, con facoltà di successive cessione a terzi anche diversi dai proprietari nonché a istituti di credito o intermediatori finanziari.

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