Alfonso Celotto, ordinario di Diritto costituzionale alla Roma Tre, solleva dubbi sulla compatibilità delle nuove norme con gli articoli 3 e 8 della Costituzione
Il nuovo decreto sulla scuola apre anche un delicato fronte costituzionale. A sollevare le perplessità è Alfonso Celotto, ordinario di Diritto costituzionale all’Università Roma Tre, che invita a valutare con attenzione soprattutto le norme sul divieto di ingresso a scuola con il volto coperto e quelle sulla composizione delle classi.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto il 24 settembre, includendo tra le misure il divieto di burqa e niqab nelle attività scolastiche e il limite del 30% per determinate categorie di studenti con cittadinanza non italiana nelle classi prime.
Il nodo del volto coperto: «Un enorme problema di reciprocità»
È proprio sul burqa e sul niqab che Celotto individua uno dei passaggi più delicati del provvedimento.
Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha spiegato che nelle scuole non sarà possibile partecipare alle attività con il volto coperto e ha citato espressamente il caso di chi pretenda di entrare in classe indossando il niqab. La bozza prevedeva, salvo specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro, applicata al genitore quando la violazione è commessa da un minore.
Secondo Celotto, però, il tema non si esaurisce nella previsione della sanzione.
Il giurista parla di «perplessità» sul piano della costituzionalità e individua innanzitutto una questione di fondo: «Chi entra nel nostro ordinamento porta i suoi diritti o deve rispettare prima le regole del nostro ordinamento?».
Da qui quella che definisce una questione di «enorme problema di reciprocità», perché il divieto incrocia direttamente il rapporto tra le regole dello Stato e la libertà religiosa individuale.
Gli articoli 3 e 8 della Costituzione nel confronto
Il punto, secondo il docente, dovrà essere valutato anche alla luce degli articoli 3 e 8 della Costituzione.
L’articolo 3 riguarda il principio di uguaglianza e la pari dignità sociale; l’articolo 8 stabilisce invece che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Celotto richiama proprio questi principi per sottolineare la delicatezza della questione e ricorda che gli ordinamenti democratici occidentali si sono confrontati più volte con il problema del rapporto tra libertà individuali, appartenenza religiosa e regole comuni.
Il giurista cita anche precedenti discussioni internazionali, ricordando i casi che hanno coinvolto le comunità sikh in Canada e nel Regno Unito, dove esigenze religiose e regole sull’abbigliamento sono diventate oggetto di confronto.
Non si tratta quindi, secondo la sua analisi, di una questione esclusivamente scolastica: la norma chiama in causa direttamente diritti fondamentali e libertà personali.
Il tetto del 30% e il rischio delle barriere
L’altro punto sul quale Celotto invita a riflettere è quello relativo al 30% di studenti stranieri nelle classi.
Il decreto prevede criteri specifici per le classi prime: nella scuola primaria il limite riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana che non siano nati in Italia o che non abbiano frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia; nelle scuole secondarie il parametro riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non abbiano frequentato con esito positivo almeno tre anni del sistema nazionale di istruzione.
Per Celotto, però, quel limite non dovrebbe trasformarsi in una barriera.
«Si tratta di capire come interpretare questo 30%, perché non deve diventare un limite», osserva, ma piuttosto «un’opportunità».
Il punto centrale, nella sua lettura, è l’integrazione. La scuola rappresenta infatti il primo luogo nel quale bambini e ragazzi con percorsi differenti entrano in contatto e costruiscono una dimensione comune.
«L’integrazione comincia dalla scuola»
È su questo passaggio che il giurista concentra una parte importante della sua riflessione.
L’immigrazione, sottolinea, non significa soltanto ingresso nel Paese, ma anche inclusione nella società. E l’integrazione, secondo Celotto, «ovviamente comincia dalla scuola».
Da qui il timore che un’applicazione rigida del limite possa produrre l’effetto opposto rispetto all’obiettivo dichiarato, creando ulteriori separazioni tra gli studenti.
«Se decidiamo di alzare barriere nelle scuole si rischia davvero di limitare i diritti fondamentali e di avere un problema di divisione interno alla società», sostiene il docente.
Il decreto, nella sua impostazione, lega invece il tetto alla necessità di garantire una composizione equilibrata delle classi, la qualità dell’azione educativa, il diritto allo studio e l’integrazione degli studenti stranieri.
Il passaggio al Parlamento e il ruolo dei controlli
Per Celotto sarà ora importante capire come il provvedimento verrà esaminato nelle successive fasi istituzionali.
Il docente richiama in particolare i controlli interni, il ruolo del Quirinale nella fase di emanazione dell’atto e soprattutto il passaggio parlamentare, dove potranno essere discussi i punti più delicati.
Il tema, sottolinea, riguarda contemporaneamente diritti fondamentali, scuola e formazione.
Nel ragionamento del giurista entra infine anche l’articolo 34 della Costituzione, che apre con una formulazione molto netta: «La scuola è aperta a tutti».
È proprio attorno a questo principio che, secondo Celotto, dovrà svilupparsi il confronto sulle nuove regole: da una parte l’obiettivo dichiarato di disciplinare l’integrazione scolastica e stabilire regole comuni; dall’altra la necessità di verificare come tali norme si rapportino ai diritti e alle libertà tutelati dalla Costituzione.

