Il TAR del Lazio ha pubblicato il 15 luglio la sentenza con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Salernitana contro la decisione del Presidente della Lega B che aveva disposto, con il comunicato ufficiale n. 211 del il 18 maggio, la sospensione dei play-out con il Frosinone alla vigilia del match dell’Arechi. Il club granata aveva chiesto il 21 maggio al Collegio di garanzia del Coni l’annullamento del provvedimento di rinvio della partita a data da destinarsi.
Secondo il TAR, il ricorso non poteva essere accolto in quanto proposto senza rispettare il necessario percorso giurisdizionale sportivo, ovvero prima davanti al Tribunale Federale Nazionale (TFN) e solo successivamente al Collegio di Garanzia del CONI.
Ma al di là del dispositivo finale, è il ragionamento svolto nella fase cautelare a generare interrogativi.
Il TAR richiama l’equa competizione per negare l’urgenza: un ingresso parziale nel merito?
In sede di valutazione sull’urgenza, il TAR aveva respinto la richiesta di rito abbreviato, ricondotto il caso al rito ordinario speciale e, nelle more del giudizio, aveva sottolineato che la sospensione dei play-out rispondeva a un interesse pubblico superiore, riconducibile alla tutela dell’equa competizione. Tale principio, evocato a favore della Lega B, era stato utilizzato per giustificare il rigetto dell’urgenza, ritenendo che l’intervento sospensivo del Presidente di Lega non minasse la parità tra i club, ma anzi tendesse a proteggerla.
Questa valutazione non è stata poi ripresa nella sentenza definitiva, dove il TAR ha invece scelto di fondare la propria decisione esclusivamente su un vizio procedurale (cosa che avrebbe potuto fare anche in sede di richiesta del rito abbreviato): la violazione della pregiudiziale sportiva. Nessun passaggio sostanziale, nessuna valutazione del merito sportivo-amministrativo del provvedimento impugnato.
Una contraddizione apparente, che lascia spazio a perplessità: perché evocare un principio sostanziale come quello dell’equa competizione, se poi si dichiara che il ricorso era inammissibile a prescindere?
L’iter sbagliato della Salernitana
Il punto centrale della decisione, però, resta la critica all’iter scelto dalla Salernitana: dopo il provvedimento del 18 maggio, il club ha impugnato direttamente davanti al Collegio di Garanzia del CONI, saltando il TFN, che sarebbe stato invece il primo giudice competente.
La società ha giustificato questa scelta sostenendo che il provvedimento della Lega fosse di natura regolamentare, e quindi ricorribile direttamente al massimo grado di giustizia sportiva.
Il TAR non ha condiviso questa lettura: ha stabilito che il provvedimento fosse piuttosto di natura gestionale-amministrativa, e che dunque il ricorso doveva seguire l’iter ordinario sportivo: TFN → Corte d’Appello Federale → Collegio di Garanzia.
Questa forzatura procedurale ha compromesso l’intero giudizio. Il TAR, pur accennando ad alcune riflessioni nel corso del procedimento, ha scelto di non entrare nel merito vero e proprio, chiudendo la vicenda in punta di diritto.
Considerazioni finali: un ricorso indebolito da scelte procedurali discutibili
La sentenza solleva dunque almeno due riflessioni importanti:
- Il TAR ha implicitamente riconosciuto la legittimità della misura della Lega B, quando ha parlato di “tutela dell’equa competizione”, ma poi non ha confermato questa valutazione nella decisione finale;
- La strategia processuale della Salernitana – saltare il TFN – non ha pagato consentendo al giudice amministrativo di non pronunciarsi su questioni potenzialmente fondate di merito.
Il risultato è una sentenza formalmente ineccepibile, ma che lascia dietro di sé una certa ambiguità giurisprudenziale, utile solo in parte a fare chiarezza su un caso che ha inciso profondamente sulla stagione sportiva.
Le prossime tappe
Resta in ogni caso aperta la partita. Il 1° agosto prossimo, peraltro, è prevista davanti alla Corte federale d’appello della Figc l’udienza sul ricorso della Salernitana contro la sentenza del Tribunale federale nazionale. Il 19 giugno scorso, il Tfn aveva respinto in maniera definitiva il ricorso contro la decisione dello scorso maggio di rinviare i playout di Serie B con il Frosinone.