L'avvocato Francesco LiguoriL'avvocato Francesco Liguori

Il Tribunale Ordinario di Padova, Seconda Sezione Civile, ha emesso una sentenza con cui condanna A. P. al pagamento di €10.950,00 a favore della società R. S.R.L., oltre agli interessi legali e moratori. Inoltre, il convenuto dovrà versare €5.000,00 per le spese legali e rimborsare i costi sostenuti da R. S.R.L. per il giudizio di decreto ingiuntivo europeo.

Origine della controversia

La vicenda giudiziaria ha avuto origine dalla richiesta avanzata da R. S.R.L., assistita dagli Avv. Francesco Liguori (Foro di Salerno e Rechtsanwaltskammer Köln, studio legale a Colonia, Germania) e Avv. Herman Salvator Marsella (Foro di Roma), per ottenere il pagamento del servizio di archiviazione fiscale in cloud fornito ad A. P.

La decisione del Tribunale

Il giudice, dott.ssa E. R., ha confermato la competenza giurisdizionale italiana, respingendo l’eccezione sollevata dal convenuto sulla base del Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I bis). Si è stabilito che il luogo di esecuzione dell’obbligazione fosse l’Italia, poiché il servizio di archiviazione era stato organizzato e avviato nel nostro Paese.

La validità del servizio e il rigetto delle contestazioni

Sul merito della causa, il Tribunale ha riconosciuto che R. S.R.L. ha regolarmente fornito il servizio di conservazione fiscale in cloud, essenziale per adempiere agli obblighi normativi tedeschi, e ha emesso le relative fatture.

Le contestazioni del convenuto, che sosteneva la non conformità del servizio alla normativa tedesca, sono state giudicate infondate. Il giudice ha chiarito che il servizio era stato erogato correttamente e rispettava gli obblighi di legge, sottolineando che né le autorità tedesche né quelle italiane avevano mai vietato la commercializzazione del software fornito dalla società attrice.

Riconosciuta la validità del contratto e condanna al pagamento

Grazie alla difesa degli avvocati Francesco Liguori e Herman Salvator Marsella, il Tribunale ha riconosciuto la validità del contratto, confermando l’obbligo del convenuto di pagare l’importo dovuto, oltre alle spese legali e a quelle connesse al giudizio di decreto ingiuntivo europeo.

Di Redazione

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