Un 76enne residente in Germania è imputato davanti al Tribunale di Agrigento, l‘avvocato Francesco Liguori: “Mancava la possibilità economica, non la volontà di adempiere”
Un pensionato italiano di 76 anni, residente a Colonia, in Germania, è comparso davanti al Tribunale di Agrigento con l’accusa di non aver versato l’assegno di mantenimento in favore della figlia nel periodo compreso tra il 29 gennaio 2016 e l’aprile 2024, così come previsto da una precedente sentenza del Tribunale di Catania.
L’uomo risponde della presunta violazione dell’articolo 570-bis del Codice penale, che disciplina l’inosservanza degli obblighi di assistenza familiare derivanti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
La difesa: “Non si è sottratto, era impossibilitato a pagare”
A difendere il pensionato è l’avvocato Francesco Liguori, titolare dello studio legale Kanzlei Francesco Liguori, con sedi a Salerno e Colonia, iscritto agli albi forensi di Italia e Germania.
Secondo la linea difensiva, il mancato versamento dell’assegno non sarebbe stato una scelta volontaria, ma la conseguenza di una reale e documentata impossibilità economica.
Il legale ha spiegato che il suo assistito, già pensionato dal gennaio 2016, percepiva un trattamento pensionistico modesto, gravato da un elevato canone di locazione. Una volta sostenute le spese per l’affitto, sarebbero rimaste risorse appena sufficienti per far fronte ai bisogni essenziali, come alimentazione, utenze e altre necessità quotidiane.
Le prove depositate in tribunale
Nel corso dell’udienza del 7 luglio, la difesa ha depositato documentazione ritenuta significativa per dimostrare la situazione economica dell’imputato.
Tra gli elementi prodotti figurano anche gli atti relativi al successivo matrimonio contratto in Germania e la circostanza che l’ex moglie abbia continuato ad abitare nell’immobile in comproprietà senza che il pensionato abbia mai richiesto alcuna indennità di occupazione o un canone di locazione.
Secondo l’avvocato Liguori, questi elementi confermerebbero l’assenza di qualsiasi intento di sottrarsi agli obblighi familiari.
Il richiamo alla giurisprudenza della Cassazione
La difesa richiama inoltre l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui il reato previsto dall’articolo 570-bis non può ritenersi integrato quando venga dimostrata una concreta e assoluta impossibilità economica di adempiere agli obblighi imposti dal giudice.
“Non è configurabile il reato e, per tale motivo, il fatto non costituisce reato“, sostiene il legale.
Il giudice si è riservato la decisione
Parallelamente al procedimento penale, l’ex coniuge ha avviato anche un procedimento europeo finalizzato al recupero delle somme che ritiene dovute.
Al termine dell’udienza, il giudice del Tribunale di Agrigento si è riservato la decisione dopo aver esaminato la documentazione e le argomentazioni presentate dalla difesa.
L’esito del procedimento è ora atteso nelle prossime settimane.

