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Scommesse sportive, il fenomeno del Match Fixing: responsabilità penale, società sportiva e intermediari

Riceviamo e cortesemente pubblichiamo l’intervento dell’avvocato Francesco Palumbo, penalista del Foro di Salerno.

di Francesco Palumbo

Il mondo delle scommesse sportive è avvolto da un vasto giro di interessi e ogni anno fattura milioni di euro. Scommettere su incontri sportivi, è una pratica assolutamente legale e può rappresentare un passatempo piacevole. Bisogna, però, sfuggire all’idea che questo hobby diventi qualcosa di negativo sfociando nell’illecito. Tecnicamente il match fixing, inteso come un accordo illecito al fine di alterare il risultato di un evento sportivo cosi da “combinarlo” e
quindi determinare ancora prima che si svolga, il risultato.

Match fixing e ‘partite truccate’

E’ noto che, il fenomeno delle partite truccate consta nella condotta di influenzare irregolarmente il risultato di un evento sportivo al fine di conseguire un vantaggio per sé o per altri, alterando il normale svolgimento imprevedibile legato alla competizione sportiva. I vantaggi illeciti sono, sia di natura finanziaria, sia al conseguimento di traguardi sportivi come ad esempio evitare retrocessioni. Molte iniziative, sono state intraprese per fronteggiare tale fenomeno, sia a livello comunitario che nazionale, va ricordata il Comitato Olimpico Internazionale e l’International Cricket Council, le quali hanno diffuso proposte, alla FIFA, UEFA e INTERPOL. In ambito nazionale – FIGC – si annovera l’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede il “Divieto di scommesse e obbligo di denuncia” per i soggetti dell’ordinamento federale.

Le conseguenze per i complici di tale reato, l’art. 7, comma 1, qualifica come illecito sportivo “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”. Si tratta, pertanto, di un illecito disciplinare grave, sanzionato con l’inibizione o la squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non inferiore a Euro 50.000,00. La commissione di tale illecito può comportare ripercussioni sulla società di appartenenza del tesserato. Pertanto, i club risponderanno anche in sede penale, è l’effetto della legge n. 39 del 3 maggio 2019, che ha esteso la disciplina della 231/01– che richiede alle aziende sportive di adempiere ad una serie di misure volte alla sicurezza e formazione dei propri dipendenti anche per i reati di frode sportiva.

Per di più la condotta punibile come illecito sportivo può integrare quanto previsto dalla norma penale ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 401/89 che punisce con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a due milioni “chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo”.

La frode sportiva

A differenza dell’illecito sportivo, che può essere commesso soltanto da un soggetto qualificato, la frode sportiva è un reato comune e, come tale, pur essendo caratterizzato dall’elemento corruttivo, può essere commesso da chiunque. Per poter coordinare le scommesse, infatti, bisogna essere autorizzati, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa agenzia, che sottostà al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha il compito di rilasciare l’autorizzazione solo a persone che non hanno mai subito precedenti
condanne per mafia o per altri delitti. Orbene, è opportuno precisare che rientrano nell’alveo della responsabilità penale non soltanto chi ha un’attività di scommesse abusiva e illegale, ma anche per chi utilizza questa per fare scommesse e per chi non denuncia l’illecito pur essendo consapevole dell’illegalità dell’attività.

I reati che riguardano l’esercizio abusivo di attività di gioco sono esercizio abusivo di attività di gioco quali, gioco del lotto o anche scommesse sportive; organizzazione di concorsi o scommesse su attività la cui gestione è affidata al CONI, o comunque ad altri enti di riferimento del mondo sportivo; effettuare anche via telefono o via telematica scommesse; organizzare scommesse riguardo eventi non autorizzati come combattimenti tra persone o tra animali. Alla luce di quanto detto : gioca sì ma Responsabilmente.

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