Pubblicate le motivazioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare che il 19 giugno ha respinto il ricorso presentato dalla US Salernitana 1919 avverso i comunicati ufficiali n. 211 e n. 224 della Lega Serie B, relativi al rinvio e alla successiva riprogrammazione dei playout del campionato cadetto. La società granata contestava la legittimità del provvedimento, lamentando un’alterazione della competizione.
Le accuse della Salernitana: potere esercitato illegittimamente dal presidente della Lega
Nel ricorso, la Salernitana ha sostenuto che il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, abbia agito in difetto di potere, rinviando le gare previste per il 19 e 26 maggio senza una previa deliberazione assembleare, e in assenza di un deferimento formale nei confronti del Brescia. La società campana ha definito la decisione “non supportata da valide ragioni giuridiche o sportive” e “lesiva della programmazione e dell’equilibrio sportivo”, chiedendo in alternativa la riammissione in Serie B o l’annullamento dei playout.
Le motivazioni del TFN: legittimo esercizio dei poteri del presidente LNPB
Il TFN ha rigettato il ricorso ritenendo che il provvedimento del presidente Bedin trovi legittimo fondamento nell’art. 27.2 dello Statuto della Lega Serie B, il quale consente di modificare data e orario delle gare anche d’ufficio. Il rinvio è stato considerato un atto prudenziale e motivato dalla comunicazione di conclusione delle indagini da parte della Procura Federale nei confronti del Brescia, con potenziali riflessi sulla classifica finale.
Il Tribunale ha evidenziato che l’interesse a garantire la regolarità della competizione supera quello, pur legittimo, della singola società coinvolta. Il successivo riposizionamento delle gare (15 e 20 giugno) è stato considerato coerente con le esigenze del calendario e dell’accertamento disciplinare in corso.
La posizione del Frosinone: “Senza il rinvio, gare su base di classifica non corretta”
Il Frosinone, costituitosi in giudizio, ha sostenuto la piena legittimità del rinvio, ritenuto necessario per evitare che i playout venissero disputati sulla base di una classifica non definitiva. Ha inoltre sottolineato come l’atto di conclusione delle indagini, menzionando già i capi di incolpazione, giustificasse ampiamente un intervento cautelativo da parte della Lega.
Secondo il club ciociaro, non esisteva una reale situazione di incertezza dopo la penalizzazione del Brescia, e nessuna delle condotte contestate alla Lega avrebbe compromesso i diritti della Salernitana.
La difesa della Sampdoria: “Misura doverosa e non discriminatoria”
Anche la Sampdoria ha partecipato al procedimento, sostenendo che la misura disposta dal presidente della Lega rappresentasse una “azione doverosa e prudenziale” volta a tutelare la regolarità della competizione. Il club blucerchiato ha sottolineato che l’origine del ritardo andava attribuita esclusivamente al comportamento del Brescia, e non a una negligenza organizzativa della Lega.
La società ha anche evidenziato che eventuali difficoltà logistiche derivate dallo slittamento delle date non sono state discriminatorie nei confronti della Salernitana e non hanno inciso in modo decisivo sull’esito sportivo.
Prossimo passo al TAR del Lazio: udienza l’8 luglio
Nonostante il rigetto del ricorso sportivo, la Salernitana non si arrende. Il club ha già presentato ricorso al TAR del Lazio contro la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, chiedendo di essere riammesso in Serie B o, in subordine, di ottenere un risarcimento. L’udienza è fissata per l’8 luglio 2025.
La Salernitana potrebbe ancora tentare di ribaltare l’esito:
1. Vizio di potere e carenza di istruttoria
- Il TAR potrebbe valutare **se il potere del Presidente sia stato esercitato in modo arbitrario o sproporzionato, soprattutto:
- Senza una situazione formalmente cristallizzata (non c’era ancora il deferimento del Brescia);
- Con una motivazione generica e senza coinvolgimento collegiale;
- E soprattutto con effetti distorsivi sull’organizzazione sportiva della Salernitana.
2. Principio di certezza e di parità nella competizione
- Il ricorso può puntare sul fatto che:
- La Salernitana non ha potuto giocare nei tempi “fisiologici” il suo play-out con il Frosinone;
- Il ritardo nella riprogrammazione ha squilibrato la competizione (giocatori in scadenza, sessioni di mercato aperte, stato mentale e fisico delle squadre).
3. Effetti sproporzionati e irreversibili
- Altro argomento forte: il ritardo ha prodotto una retrocessione diretta, mentre il Brescia – causa della situazione – è oggi fuori dal sistema.
- Il danno sportivo è certo e irreparabile, anche se il TAR non può annullare una retrocessione direttamente, può però ordinare alla FIGC di valutare misure correttive (come Serie B a 21 squadre).